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Unioni gay: norme e soluzioni

24 Ago

Riguardo l’omosessualità e le unioni tra omosessuali, c’è davvero molta confusione. Vediamo qual’è effettivamente lo stato dell’arte.

Riguardo la Costituzione Italiana, la Corte Costituzionale (sentenza 170-2014) ha ribadito che «La nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso».
E che … «nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette».
L’art. 2 della nostra Costituzione prevede che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Riguardo l’omosessualità, i  diritti inviolabili sono definiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948): l’omosessualità non deve essere causa di discriminazione o sanzione
Bene chiarire anche che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (1990) ritiene che l’omosessualità sia “una variante naturale del comportamento umano” e non una malattia mentale, categoria nella quale però permangono il crossdressing e il feticismo.
Inoltre, la  Risoluzione di Strasburgo sui diritti e la dignità degli omosessuali (2006) “sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale ecc.”.

Ed è per questo motivo che recentemente la Corte europea dei diritti umani (Cedu) di Strasburgo che ha condannato l’Italia, ritenendo che “la tutela legale attualmente disponibile” nel nostro Paese “per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di due persone impegnate in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile”.

unioni civili

Quello che, dunque, andrebbe urgentemente riformato (e son trascorsi dieci anni dieci) è il diritto di famiglia italiano per quanto inerente “successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale”.
Un’impresa ardua visto che c’è di mezzo una norma secondo la quale nessuno può diseredare o realmente disporre riguardo le proprie sostanze, che ha prodotto un’enorme quantità di case e terreni condivisi, contesi e semiabbandonati, per non parlare dell’eccessiva parcellizzazione delle imprese italiane, che spesso scompaiono alla morte del fondatore.
Così andando le cose, si preferì (e c’è chi preferisce ancora oggi) risolvere il problema della discrimazione degli omosessuali riguardo “successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale” introducendo non le unioni civili ma il matrimonio civile, da cui anche la definizione di famiglia (anzichè coppia) e il diritto all’adozione.

Bene sapere riguardo i ‘matrimoni gay’ che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, ratificata dal Trattato di Lisbona, dispone che (art. 12) «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto» e che (art. 9) «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».
Tra le note è anche precisato che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».
Infatti, la Corte Costituzionale (Sentenza 138-2010) ha chiarito che “è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.”

Ovvio che solo riconoscendo civilmente le coppie omosessuali si possano garantire i diritti a “successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale”, ma non sembra che sussistano legittimazioni giuridiche all’iniziativa di alcuni sindaci che hanno celebrato dei matrimoni civili tra omosessuali, salvo che in tempi brevissimi il Parlamento non approvi una legge sulle ‘unioni gay’ che li preveda.

Dunque – tra violazioni, condanne, iniziative solitarie e strilla dei media – c’è fretta e le opzioni che hanno il nostro Parlamento e Governo sono poche e tutte con controindicazioni:

  • estendere agli omosessuali il matrimonio civile, ovvero consentendo loro anche l’adozione e ‘salvando’ i sindaci avanguardisti, ma affrontando le conseguenze di un importante strappo al Concordato e al sentire comune dei Cattolici
  • introdurre delle unioni civili come ‘mera presa d’atto’ (vedi proposta Bindi), risolvendo gran parte delle questioni giuridiche e religiose, ma negando alle coppie gay di essere ‘famiglia’.

Demata

Il Sinodo apre a divorziati e conviventi etero

19 Ott

In estratto dalal relazione finale del Sinodo per la Famiglia del 19 ottobre 2014:

“L’indissolubilità del matrimonio (“Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” Mt 19,6), non è innanzitutto da intendere come “giogo” imposto agli uomini bensì come un “dono” fatto alle persone unite in matrimonio.
Ma nello stesso tempo ha messo in pratica la dottrina insegna ta manifestando così il vero significato della misericordia. Ciò appare chiaramente negli incontri con la samaritana (Gv 4,1-30) e con l’adultera (Gv 8,1-11) in cui Gesù, con un atteggiamento di amore verso la persona peccatrice, porta al pentimento e alla conversione (“va’ e non peccare più”), condizione per il perdono.

Dio non solo ha creato l’essere umano maschio e femmina (Gen 1,27), ma li ha anche benedetti perché fossero fecondi e si moltiplicassero (Gen 1,28). Per questo, «l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gen 2,24).

Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé, ha riportato il matrimonio e la famiglia alla loro forma originale (cf. Mc 10,1-12).
una dimensione nuova della pastorale familiare odierna consiste nel prestare attenzione alla realtà dei matrimoni civili tra uomo e donna, ai matrimoni tradizionali e, fatte le debite differenze, anche alle convivenze. Quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio. Molto
spesso invece la convivenza si stabilisce non in vista di un possibile futuro matrimonio, ma senza alcuna intenzione di stabilire un rapporto istituzionale.
Ci sono quindi elementi validi anche in alcune forme fuori del matrimonio cristiano –comunque fondato sulla relazione stabile
e vera di un uomo e una donna –, che in ogni caso riteniamo siano ad esso orientate. Conlo sguardo rivolto alla saggezza umana dei popoli e delle culture, la Chiesa riconosce anche questa famiglia come la cellula basilare necessaria e feconda della convivenza umana.

In ordine ad un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto matrimonio civile, che sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro la divina pedagogia della grazia nelle loro vite e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro. Seguendo lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo (cf. Gv 1,9; Gaudium et Spes, 22) la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, riconoscendo che la grazia di Dio opera
anche nelle loro vite dando loro il coraggio per compiere il bene, per prendersi cura con amore l’uno dell’altro ed essere a servizio della comunità nella quale vivono e lavorano.

La Chiesa, in quanto maestra sicura e madre premurosa, pur riconoscendo che per i battezzati non vi è altro vincolo nuziale che que
llo sacramentale, e che ogni rottura di esso è contro la volontà di Dio, è anche consapevole della fragilità di molti suoi figli che faticano nel cammino della fede.

Le situazioni dei divorziati risposati esigono un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità.
Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza circa l’indissolubilità
matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cura la sua carità.

Si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati e risposati accedano ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia.
Alcuni Padri hanno sostenuto che le persone divorziate e risposate o conviventi possono ricorrere fruttuosamente alla comunione spirituale. Altri Padri si sono domandati perché allora non possano accedere a quella sacramentale.

Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici oppure sociali».

Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe
incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate.

Dunque  – riguardo alle convivenze e ai matrimoni civili eterosessuali, come anche ai divorziati risposati –  si aprono le porte per la loro riammissione, allorchè “compete alla chiesa di riconoscere quei semi del Verbo sparsi oltre i suoi confini visibili e sacramentali” con allusione agli Ortodossi, per i quali la celebrazione del secondo matrimonio “è penitenziale, non è un sacramento” – come ben chiariva il cardinale arcivescovo di Lione, Philippe Barbarin, a Radio Vaticana – in cui gli sposi vengono  “accolti e benedetti” dopo un periodo penitenziale “affidandosi al rapporto tra il fedele e il suo parroco, confessore o vescovo”.

Gesù ama anche i divorziati …

Originally posted on Demata