Il falso in bilancio consiste in una rappresentazione dei dati contabili che persegua l’interesse di intervenire artatamente sulla reputazione dell’azienda, influendo quindi sul credito che potrebbe ottenere.
I tipi di falso sono diversi: quello ‘materiale’ vero e proprio e quello ‘in valutando’, ovvero quando si sotto-sovrastimano entrate, ammortamenti, costi, mentre si parla di falso per induzione quando un bilancio altrimenti regolare viene reso non più veritiero dall’inclusione di dati mendaci provenienti da bilanci di altre società. Ma c’è anche il falso ‘qualitativo’, che si esplica in alterazioni non incidenti sul risultato economico o sull’entità complessiva del capitale, ma solo sulla rappresentazione che ne viene fornita. (cfr. Ermanno Zigiotti, Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria, Cedam, Padova, 2000)
Dunque, il ‘falso in bilancio’ non è un delitto che riguardi solo le società commerciali, ma è un fenomeno che interessa ogni ‘azienda’ che compili un bilancio sia per rendere conto agli azionisti sia per ottenere finanziamenti sia per giustificare la stessa ragione di essere, se trattasi di settore pubblico o a progettazione pubblica. Come anche, è discutibile se la fornitura di servizi (vedi scuole e asl ad esempio) non sia essa stessa un’attività ‘commerciale’.
Tutto inizia con la Legge 3 ottobre 2001, n. 366,”Delega al Governo per la riforma del diritto societario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2001, in cui il Governo Amato veniva delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”.
Una norma che – tra l’altro – intendeva:
- “favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione”,
- “disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie”,
- “prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata”,
- “prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni”.
Erano escluse da questa norma le banche cooperative e le amministrazioni pubbliche, nonostante la nozione dei reati e degli illeciti amministrativi fosse ampiamente applicabile anche al settore pubblico, già segnato dagli sprechi e dalle corruttele della Prima Repubblica, visto che – in Europa e non solo – offrire servizi è un’attivittà d’impresa e spesso di ‘vendita’.
“La falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, (è) consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge”.
Un anno dopo, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa’ commerciali) derubricava il tutto a “false comunicazioni sociali”, depenalizzando la materia e portandola a livello di ‘sanzione’. E di regole per le cooperative, neanche l’ombra …
“La punibilita’ e’ esclusa se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.”
Anche un bambino si renderebbe conto che con una ‘non punibilità’ del genere è abbastanza facile scavare voragini nei conti delle aziende, come ad esempio accadde per la Parmalat.
Si disse che fu una legge ad personam, voluta da Silvio Berlusconi impegolato in uno dei suoi eterni processi, ma è evidente che a beneficiarne furono tante aziende (e tanti evasori), tanta e tantissima casta che iniziò ad operare tramite società a cui esternalizzare servizi e innovazione pubblici, le amministrazioni scolastica e sanitaria in toto, appena rese ‘autonome’ e potenzialmente operanti ‘conto terzi’ e anche con ‘attività commerciali’, l’arcipelago delle cooperative.
E, portando a livello di sanzione ‘amministrativa’ i falsi in bilancio (aka “false comunicazioni sociali”) del settore privato, di riflesso accadde che anche nel settore pubblico diventasse una ‘questione interna’: fu proprio in quegli anni che i poteri della Corte dei Conti furono ridotti al lumicino.
Da un mesetto circola la notizia che “serve un apparato penal-sanzionatorio «più rigoroso» per il contrasto alla criminalità organizzata. Introducendo, in primo luogo, i reati di autoriciclaggio e falso in bilancio. La proposta arriva dal comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo, ascoltato in audizione alla commissione Antimafia.” (Sole24Ore)
Reati di autoriciclaggio e falso in bilancio, che colpirebbero caste ed evasori ben prima di incidere sulla criminalità organizzata e che, di riflesso, comporterebbero dei bilanci pubblici ben più rigorosi …
In che Italia vivremmo se – vista la difformità delle nostre leggi e dei notri bilanci dalle norme comunitarie – già negli Anni ’90 ci fossimo dotati di norme decenti sulle scritture contabili private e pubbliche, ovvero atte ad evitare che si “espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria”?
Nei fatti – con leggi diverse – non avremmo avuto la svendita IRI o il Lodo Mondadori, gli scandali Parmalat e Monte Paschi o quello del parco fotovoltaico in Sicilia, il proliferare della mafia e dell’evasione fiscale, le spese pazze dei politici e i super-stipendi dei privilegiati, le frodi europee e la vergognosa vicenda dei ‘precari’ dei servizi esternalizzati, l’istruzione che mette a bilancio debiti e la sanità che spreca senza un perchè … la voragine creata nell’ex Inpdap e i conti sballati dell’Inps e delle pensioni … le regioni e i grandi comuni da commissariare, eccetera.
Falso in bilancio, per i privati, equivale a ‘rigore e trasparenza’, per il pubblico. In ambedue i casi parliamo di ‘responsabilità’.
Dunque, riguardo ai ‘beneficiari’ di una tale carenza di norme fondamentali per una comunità, è del tutto superfluo limitarsi ai processi di Silvio Berlusconi come è del tutto inutile chiedersi il ‘chi e come’ dell’enorme schiera di co-interessati, prima e dopo il 2001 …
Basterebbe, però, che iniziassimo a chiederci tutti se, con un INPS che fosse sottoposto alle norme che regolano una qualsiasi compagnia di assicurazioni, avremmo abbandonati a se stessi gli esodati, i precari, i disoccupati, gli invalidi, le donne, i giovani e … le pensioni d’oro.
originale postato su demata
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.