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Il lato oscuro del garantismo

19 Gen

Per “garantismo” si intende comunemente l’insieme delle garanzie previste a tutela delle libertà individuali e di gruppo contro il possibile arbitrio dell’autorità. Sono garantiste, ad esempio, le norme italiane inerenti la libertà di opinione e di culto, come lo è il Secondo Emendamento della costituzione statunitense.
Il concetto di “garantismo” si traspone nel processo penale per quello che riguarda l’arresto, l’istruttoria, la custodia cautelare in carcere, i diritti della difesa.

In Italia, però ha attecchito un “garantismo” piuttosto difficile da classificare, che alcuni esempi possono ben evidenziare.

Ad esempio, non è giusto che una persona trascorra troppo tempo in carcere prima della sentenza definitiva, su questo tutti sono d’accordo.  In tal caso, “garantismo” significherebbe prevedere una procedura abbrevi i tempi e solo in casi eccezionali dovrebbe permettere che l’imputato, in attesa di giudizio, si ritrovi a trascorrere anni agli arresti domiciliari, cioè a casa.

Ed, infatti, la cosa ci apparrebbe affatto o poco garantista (anche le vittime ed i parenti hanno i loro diritti), se, per tutelare un colpevole “dall’arbitrio dell’autorità” ed assicurargli diritti di difesa pressochè illimitati, andasse a finire che trascorra buona parte se non tutta la pena tra arresti domiciliari, prima della sentenza, e libertà condizionata per un terzo della condanna.

Come anche, siamo tutti d’accordo che la libertà condizionata è un aspetto essenziale della “riabilitazione” del detenuto. Una riabilitazione che, però, deve aver già dato i suoi segni durante la detenzione, una “buona condotta” che non può essere solo “il non aver dato problemi”, ma che già avrebbe dovuto mostrare ravvedimento e impegno nello studio e nel lavoro.

Una “detenzione garantista” dovrebbe, dunque, liberare sulla parola solo coloro che hanno gia iniziato a “cambiare vita”, magari conseguendo un diploma od imparando un mestiere.

Questo, sostanzialmente, il garantismo “non garantismo” che conosciamo tutti.

Dall’investore folle e fuggiasco, che “non essendoci pericolo di fuga” dopo tre giorni torna a casa, allo stupratore di Capodanno, che “non è pericoloso” perchè ha stragiurato che non lo farà più, al comandante Schettino “agli arresti domiciliari” per abbandono di nave (… che più fuga di così non si può), mentre tutto il mondo l’ha già giudicato in base alle sue frasi, per finire ad Er Pelliccia, certamente ravvedutosi, ma autore di una “giornata di ordinaria follia”.

Tutte persone che verrano sicuramente condanante e che sconteranno buona parte, se non tutta, la pena con l’unico fastidio di qualche firma in caserma e delle “visite” improvvise dell’agente incaricato.

Come abbiano fatto i parlamenti succedutisi nell’arco di 30 anni – tutto inizia con la Legge Gozzini – a votare ed assemblare una cosa del genere è un mistero.

E’ incredibile che il nostro diritto non preveda il processo per direttissima per l’abbandono di nave, per un reo confesso di stupro, per l’autore di devastazioni in mondovisione, per il pirata della strada.

E, visto che “a tutto ci pensa Mario Monti”, i nostri parlamentari potrebbero anche provvedere a questa lacuna, legiferando, visto che lo “stipendio”, noi italiani in “un mare di guai”, stiamo continuando a saldarlo a fine mese.

Avrebbero anche qualcosa, una legge, di cui discutere a Ballarò … che lo share traballa.

originale postato su demata