L’articolo 90 della Costituzione prevede che “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
La procedura affinchè questo avvenga è fissata dalla Legge 219 del 5 giugno 1989, che prevede una serie di automatismi dopo che anche un solo membro del Parlamento abbia presentato denuncia al Presidente della Camera cui appartiene.
Il primo passaggio è la trasmissione della denuncia ad un Comitato composto dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.
Il Comitato, entro il termine di cinque mesi (estensibili ad otto) dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari – acclarata la propria comptenza e se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al Presidente della Camera competente.
A seguire, la deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune.
Il Presidente sotto impeachment ha diritto di esporre le proprie difese.
Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute per la votazione sulla proposta di archiviazione, ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento, ed ogni atto e documento relativo alle indagini è secretato fino alla seduta in cui viene deliberata l’archiviazione o la presentazione della relazione.
Dunque, tra otto mesi, se l’Italia è un paese democratico, tutti noi (ed il resto del mondo) potremo conoscere fatti ed eventuali misfatti … salvo che il Comitato non apponga il segreto, naturalmente, alimentando così dubbi, sospetti e malcontento.
Le accuse rivolte dal Movimento Cinque Stelle al Capo dello Stato non sono da poco:
1. Espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza, «in cui il ruolo costituzionale del Parlamento è annientato in nome dell’attività normativa derivante dal combinato Governo-Presidenza della Repubblica», tramite un percorso «legislativo da parte del governo, attraverso decreti legge, promulgati dal presidente della repubblica», come ad esempio «la reiterazione, attraverso decreto- legge, di norme contenute in altro decreto-legge, non convertito in legge» dal Parlamento;
2. Riforma della Costituzione e del sistema elettorale, «volto a configurare una procedura straordinaria e derogatoria del Testo fondamentale, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione repubblicana».
3. Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale, per «alcuni mancati e doverosi interventi di rinvio presidenziale, connessi a norme viziate da incostituzionalità manifesta», sia con riferimento alla legge n. 124 del 2008 (‘Lodo Alfano’), sia con riguardo alla legge n. 51 Del 2010 (‘Legittimo impedimento’), ambedue dichiarate incostituzionali.
4- Seconda elezione del presidente della Repubblica, perchè «ai sensi dell’articolo 85, primo comma, della Costituzione ‘il presidente della Repubblica è eletto per sette anni. É, dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del capo dello Stato»;
5- Improprio esercizio del potere di grazia, per la quale «la corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di ‘mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie’», mentre «ha subito una palese distorsione, ai fini risolutivi di controversie relative alla politica estera ed interna del Paese» nel caso del direttore del quotidiano Il Giornale, dott. Sallusti, valutando ‘la volontà politica bipartisan espressa in disegni di legge e sostenuta dal governo, non si è ancora tradotta in norme legislative’, e del colonnello Joseph L. Romano, perchè ‘l’esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un paese amico’;
6– Rapporto con la magistratura: processo Stato-mafia, con riferimento all’ «iniziativa presidenziale, fortemente stigmatizzata anche da un presidente emerito della Corte costituzionale, ha mostrato un grave atteggiamento intimidatorio nei confronti della magistratura, oltretutto nell’ambito di un delicatissimo procedimento penale concernente la presunta trattativa tra le istituzioni statali e la criminalità organizzata. » .
Commentare è difficile.
Di sicuro la disfunzione dei Decreti Legge e dei Decreti Presidenziali è di vecchia data, ma è anche vero che la così detta Riforma Gelmini in realtà la firmò Re Giorgio, per non parlare del resto. Quanto sia degenerato l’antico malvezzo delle riforme per legislazione d’urgenza è difficile dirlo, ma di sicuro le finanziarie approvate dal 2007 ad oggi erano degli elenchi di 6-700 micronorme, corredate dai Milleproroghe di turno e questo è un attentato al buon senso, prim’ancora che alla Costituzione.
Allo stesso modo, c’è poco da accepire sia sui decreti di grazia e sulle regole vigenti sia sui doveri del Presidente riguardo norme incostituzionali: non sarà attentato e neanche tradimento, ma il Quirinale dovrebbe essere il primo e l’ultimo presidio della Legge in Italia.
Come andrà a finire?
Tra i componenti della Giunta per le Autorizzazioni della Camera non vi è un esponente del Movimento Cinque Stelle su ben 21 membri. Al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari include 4 Grillini su 23 componenti.
I nomi dei parlamentari sono tanti: ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, AUGELLO Andrea, BIANCONI Maurizio, BUCCARELLA Maurizio, BUEMI Enrico, CALIENDO Giacomo, CASSINELLI Roberto, CASSON Felice, CASTAGNETTI Pierluigi, CONSOLO Giuseppe, COSTA Enrico, CRIMI Vito Claudio, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, D’ANNA Vincenzo, D’ASCOLA Nico, DE MONTE Isabella, DELLA VEDOVA Benedetto, DIONISI Armando, FERRANTI Donatella, FERRARA Mario, FILIPPIN Rosanna, FOLLEGOT Fulvio, FUCKSIA Serenella, GIARRUSSO Mario Michele, GIOVANARDI Carlo, LEONE Antonio, LO MORO Doris, LOSACCO Alberto, MALAN Lucio, MANTINI Pierluigi, MOSCARDELLI Claudio, PAGLIARI Giorgio, PALOMBA Federico, PANIZ Maurizio, PAOLINI Luca Rodolfo, PEPE Mario (Misto), PEZZOPANE Stefania, ROSSOMANDO Anna, SAMPERI Marilena, SANTELLI Jole, SISTO Francesco Paolo,STEFANI Erika, STEFANO Dario, TURCO Maurizio,
Ed al Comitato, per legge, non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d’ufficio …
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