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Clandestini, perchè Renzi vuole depenalizzare

11 Gen

Mentre in tutta l’Europa gli Stati stanno progressivamente irrigidendo le norme sugli stranieri che violano le leggi, dopo i morti di Parigi e le aggressioni in branco contro le donne in molte città, Matteo Renzi si accinge a depenalizzare il reato di clandestinità “per far capire che gestiamo il fenomeno immigrazione con umanità ma anche con rigore”, ma soprattutto “perché intasa le procure”.

Un problema di ‘braccino corto’ del solito Ministero dell’Economia e delle Finanze, che evidentemente, intende ‘ricaricare’ le maggiori risorse necessarie alle forze dell’ordine per il terrorismo ‘sottraendole’ a quelle già necessarie per l’immigrazione e l’accoglienza ed, allo stesso modo, alleggerire le Procure dai carichi, piuttosto che snellirne i procedimenti con la separazione delle carriere.

Una follia, insomma.
Specialmente tenuto conto che, con la sospensione di Schengen o comunque con un forte irrigidimento dei paesi d’Oltralpe, gli stranieri che accogliamo ‘in transito’ rischiano davvero di restare tutti qui da noi …

Un atto d’imperio da parte di Matteo Renzi in Consiglio dei Ministri, senza consultare gli alleati di governo, necessario non solo alla cassa ed allo status quo, ma soprattutto al sottobosco del volontariato ‘fai da te’: può una onlus ricevere finanziamenti o commesse pubblici se accoglie stranieri ‘rei di clandestinità”?
Secondo i nostri partner europei, ne ‘favoriscono il transito’ verso altre nazioni … alla stregua degli scafisti …

Ebbene sì, anche se Francesco I ha proclamato l’Anno della Misericordia a casa ‘sua ma anche nostra’, gli ‘altri’ potrebbero anche contarcela così e vaglielo a dire che a ‘favorire il transito di irregolari’ c’è un mare di brava gente e pure qualche prete …

 

Demata

Cassazione: insultare un docente è oltraggio a pubblico ufficiale. Cosa cambierà?

3 Apr

Dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale chi insulta un insegnante per questioni inerenti la sua professione (ad esempio il rendimento scolastico del proprio figlio).

Questo è quanto è stato determinato dalla sentenza della Quinta sezione penale della Cassazione annullando la decisione del giudice di pace, che assolveva una madre dal reato di ingiurie verso una docente, ed ha trasmesso gli atti alla Procura di Livorno.
“Sussistono tutti gli elementi di oltraggio a pubblico ufficiale”, “offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale” – “alla presenza di più persone” o “essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico” – e “in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”.

Dunque, se si da ‘a muso duro’ dell’incompetente o del vessatorio ad una maestra o ad un professore, non parliamo di ingiuria, un delitto ‘contro l’onore’, previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale e perseguibile su denuncia di parte.

scuola famiglia

E neanche di diffamazione (art. 595 c.p.), altro reato contro l’onore, che si realizza nel caso in cui la persona offesa sia assente, o di  calunnia (art. 368 c.p.), tanto ad esser chiari, che è un reato contro l’amministrazione della giustizia, che si verifica quando si incolpa di un reato una persona essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato, coinvolgendo l’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.) è un “delitti dei privati contro la pubblica amministrazione“, non solo contro il dipendente offeso.
Infatti, il Codice Penale prevede che “ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.”

Il reato, originariamente previsto dall’art. 341 c.p. del codice penale italiano, era stato abrogato dall’art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205. Visto il rapido degenerare della situazione, specie se parliamo di ausiliari del traffico e docenti,  il reato è stato reintrodotto dall’art. 1 comma 8 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ridenominandolo come art. 341-bis.

Nel caso di una vicenda scolastica, dunque, non è solo la docente coinvolta a dover denunciare il fatto, ma anche e soprattutto la dirigenza o comunque qualunque altra persona presente al fatto.
Questa è la maggiore (r)innovazione che già da anni doveva essere in auge e che la sentenza della Corte di Cassazione ribadisce, adesso, come ‘norma generale’ con il perseguimento d’ufficio del reato.

Infatti, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio’ (art 357-358 c.p.) nell’esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell’esercizio che essi svolgono vige l’obbligo giuridico di denuncia.
L’omissione della denuncia (art. art 361-362  c.p.) configura un reato a carico del pubblico ufficiale e il codice specifica che sarà applicata una sanzione anche in caso di omissione o ritardo della denuncia.

In poche parole ed in termini generali, se accadesse che un dipendente pubblico – se nelle sue funzioni di pubblico ufficiale, dopo essere stato oltraggiato – presentasse ‘rapporto’ ad un suo superiore e questo non desse seguito con una denuncia, questo dirigente potrebbe a sua volta essere denunciato per omissione dal dipendente stesso, anche dopo diversi anni.
Peggio che andar di notte, se il fatto di ripetesse o peggiorasse, mentre il dipendente non viene tutelato …

Nell’inviare l’informazione di reato direttamente alla Procura, la Quinta Sezione della Cassazione ha dato un segnale importante, in un paese dove il rispetto per le istituzioni è basso e dove le scuole sono sede annuale di bivacchi e daanneggiamenti.

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Droga, decine di migliaia di detenzioni incostituzionali

13 Feb

Il 21 febbraio 2006 veniva introdotta la Legge Fini-Giovanardi,  che prevedeva l’inasprimento delle sanzioni relative a condotte di produzione e detenzione illecita  – anche solo a scopo personale – nonchè di uso di sostanze stupefacenti  e introduceva la contestuale abolizione di ogni distinzione tra droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina.

Da allora sono trascorsi ben sette anni, durante i quali le patrie galere hanno accolto decine di migliaia di detenuti all’anno perchè in possesso di modiche quantità di droga.

“Nel 2012 gli ingressi per semplice detenzione sono stati oltre 19mila, mentre quelli colpiti dal ben più grave articolo 74 si sono limitati a 250.” (La Repubblica) “Solo 761 detenuti sul totale sono in galera per reati gravi quali l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.” (L’Espresso)

Ieri,  la Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 73 (detenzione di sostanze stupefacenti) per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Oggi, prendiamo atto che nei 2.5oo giorni trascorsi da quel febbraio 2006 sono stati indagate, sanzionate, condannate, detenute incostituzionalmente (ndr. illegalmente?) – nelle notorie condizioni disumane – decine e decine di migliaia di persone, incluso un bel tot di adoloscenti con lo spinello e di ultrasessantenni della beat-pop generation, tra cui qualcuno che in carcere c’è morto.

E domani, forse, scopriremo che lo Stato (ndr. cioè noi con le nostre tasse) dovrà pagare i danni ai diretti interessati, se vorranno e potranno far ricorso, dopo aver speso – questo è certo – un’ira di dio in carceri e sanzioni UE, distogliendo le forze dell’ordine da altri compiti e vedendo incrementare – anche grazie ad un proibizionismo ‘old style’ – il consumo di droghe e, specialmente, di cocaina.

Inutilmente ed incostituzionalmente.

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No Tav. Ma a Roma la Costituzione è vigente?

21 Nov

Ieri, 20 novembre, il sindaco di Roma, Ignazio Marino,  ha autorizzato un sit in a Campo dei Fiori da parte dei No Tav che solo il giorno prima avevano annunciato “assedieranno Roma, capitale del malaffare”.

“”Abbiamo chiesto il sitin a Campo dè Fiori ma non ci limiteremo a questo, abbiamo intenzione di muoverci in corteo”, annuncia Paolo Di Vetta, dei Blocchi precari metropolitani, una delle componenti romane più forti. “Stiamo lavorando perché in piazza scendano almeno cinquemila persone: aspettiamo due o tre pullman dalla Val di Susa e gruppi in arrivo da Bologna, Napoli e Milano oltre a una delegazione dall’Aquila e dalla Sicilia. Cosa chiediamo? Che i soldi destinati alle grandi opere vengano dirottati sull’emergenza abitativa, sul precariato, sul reddito per chi non ha niente”. (La Repubblica)

Alla fine di una giornata di guerriglia urbana – messa in atto da poche centinaia di violenti – sette agenti feriti, di cui almeno due alla testa con sampietrini e fioriere, diversi assalti tra cui addirittura la sede di un partito, un cameramen ed un militante del PD feriti, il centro storico della Capitale messo a sacco, uno o più milioni di romani bloccati nel traffico per ore, ambulanze incluse.

In tutto ciò apprendiamo che “la giornata era iniziata con l’incontro tra gli studenti No Tav scesi nella capitale e quelli romani, che si sono riuniti assieme in assemblea all’interno del liceo Mamiani, uno degli istituti entrati in occupazione dopo la mobilitazione nazionale del 15 novembre.” (La Repubblica)

Abbiamo, dunque, un sindaco che autorizza per la terza volta in un mese manifestazioni che si propongono di ‘assediare Roma’ e di sforare dai limiti/permessi ricevuti ed una scuola superiore dove, a quanto sembra, non solo c’è interruzione del servizio, ma ci sono anche un tot di estranei, ma nessuno interviene pur essendo coinvolti anche ragazzini di 15 anni, eventualmente all’insaputa dei genitori.

In una Capitale di alcun luogo tutto questo sarebbe del tutto impossibile.
Un sindaco deve garantire la sicurezza dei trasporti, dei soccorsi, delle emergenze e non dovrebbe autorizzare manifestazioni che si annunciano non pacifiche, a norma di Costituzione.
Una scuola deve garantire tot ore di lezione all’anno come diritto allo studio e la vigilanza – almeno – di chi minorenne, a norma di Costituzione.
Chi organizza una manifestazione annunciando che saranno violati i permessi, viene denunciato se poi questo si avvera. A norma di buon senso …

Ma a Roma non è così.

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Il lato oscuro del garantismo

19 Gen

Per “garantismo” si intende comunemente l’insieme delle garanzie previste a tutela delle libertà individuali e di gruppo contro il possibile arbitrio dell’autorità. Sono garantiste, ad esempio, le norme italiane inerenti la libertà di opinione e di culto, come lo è il Secondo Emendamento della costituzione statunitense.
Il concetto di “garantismo” si traspone nel processo penale per quello che riguarda l’arresto, l’istruttoria, la custodia cautelare in carcere, i diritti della difesa.

In Italia, però ha attecchito un “garantismo” piuttosto difficile da classificare, che alcuni esempi possono ben evidenziare.

Ad esempio, non è giusto che una persona trascorra troppo tempo in carcere prima della sentenza definitiva, su questo tutti sono d’accordo.  In tal caso, “garantismo” significherebbe prevedere una procedura abbrevi i tempi e solo in casi eccezionali dovrebbe permettere che l’imputato, in attesa di giudizio, si ritrovi a trascorrere anni agli arresti domiciliari, cioè a casa.

Ed, infatti, la cosa ci apparrebbe affatto o poco garantista (anche le vittime ed i parenti hanno i loro diritti), se, per tutelare un colpevole “dall’arbitrio dell’autorità” ed assicurargli diritti di difesa pressochè illimitati, andasse a finire che trascorra buona parte se non tutta la pena tra arresti domiciliari, prima della sentenza, e libertà condizionata per un terzo della condanna.

Come anche, siamo tutti d’accordo che la libertà condizionata è un aspetto essenziale della “riabilitazione” del detenuto. Una riabilitazione che, però, deve aver già dato i suoi segni durante la detenzione, una “buona condotta” che non può essere solo “il non aver dato problemi”, ma che già avrebbe dovuto mostrare ravvedimento e impegno nello studio e nel lavoro.

Una “detenzione garantista” dovrebbe, dunque, liberare sulla parola solo coloro che hanno gia iniziato a “cambiare vita”, magari conseguendo un diploma od imparando un mestiere.

Questo, sostanzialmente, il garantismo “non garantismo” che conosciamo tutti.

Dall’investore folle e fuggiasco, che “non essendoci pericolo di fuga” dopo tre giorni torna a casa, allo stupratore di Capodanno, che “non è pericoloso” perchè ha stragiurato che non lo farà più, al comandante Schettino “agli arresti domiciliari” per abbandono di nave (… che più fuga di così non si può), mentre tutto il mondo l’ha già giudicato in base alle sue frasi, per finire ad Er Pelliccia, certamente ravvedutosi, ma autore di una “giornata di ordinaria follia”.

Tutte persone che verrano sicuramente condanante e che sconteranno buona parte, se non tutta, la pena con l’unico fastidio di qualche firma in caserma e delle “visite” improvvise dell’agente incaricato.

Come abbiano fatto i parlamenti succedutisi nell’arco di 30 anni – tutto inizia con la Legge Gozzini – a votare ed assemblare una cosa del genere è un mistero.

E’ incredibile che il nostro diritto non preveda il processo per direttissima per l’abbandono di nave, per un reo confesso di stupro, per l’autore di devastazioni in mondovisione, per il pirata della strada.

E, visto che “a tutto ci pensa Mario Monti”, i nostri parlamentari potrebbero anche provvedere a questa lacuna, legiferando, visto che lo “stipendio”, noi italiani in “un mare di guai”, stiamo continuando a saldarlo a fine mese.

Avrebbero anche qualcosa, una legge, di cui discutere a Ballarò … che lo share traballa.

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Abbandono di nave, cosa comporta

18 Gen

Il “Codice della navigazione” (legge 24 novembre 1981, n. 689) prevede, all’art. 1097, il reato di “Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante”.

La norma penale recita: “Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, la pena è da due ad otto anni. Se la nave è adibita a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Dunque, la legge prevede, nel caso di una nave da crociera naufragata, parliamo di una pena dai tre ai dodici anni, ovvero otto con la libertà condizionata per un terzo della pena.
Al massimo otto anni di carcerazione, almeno quelli? No.

Quando e come arriverà la sentenza definitiva – 3 anni, 5 anni, 10 anni – dovranno essere decurtati dalla pena tutti gli anni trascorsi agli “arresti domiciliari” nella sua lussuosa villa di Sorrento …
Potrebbe, insomma, tranquillamente accadere che il comandante Schettino non trascorra un giorno in carcere per quell’abbandono di nave che abbiamo ascoltato tutti. Proprio quello.

Eppure, Schettino sarebbe stato arrestato giorni fa ai sensi dell’art. 382 comma 1 del Codice di Procedura Penale, ovvero perchè “tentava la fuga” secondo quanto hanno riportato i giornali.

Perchè, almeno per l’abbandono di nave”, non è stato processato per direttissima, come previsto di solito per gli arresti in stato di flagranza e/o fuga, visto che le prove sono tutte nei dialoghi del comandante Schettino con il capitano Di Falco?

Perchè, in Italia, esistono delle leggi che permettono questo?

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Decreto “svuota carceri”: un altro flop

5 Gen

Non sono trascorsi neanche 100 giorni dall’insediamento di Mario Monti e già si iniziano ad osservare i primi “non sense all’amatriciana”.

Dopo quello dell’urgenza di fare cassa portando l’età pensionabile a 42 anni di contributi, una misura i cui effetti si vedranno dopodomani o chissà quando, e dopo quell’altro dell’acquisto di ben 130 cacciabombardieri F35, in tempo di tagli e miserie per alcuni ma non per tutti, arriva l’indulto, ovvero il decreto ‘svuota carceri’.

E cosa scopriamo?

Che le celle di sicurezza sono poche, promiscue e senza servizi igienici, oltre al fatto che i braccialetti elettronici sono altrettanto pochi e che, soprattutto, non hanno il GPS …

E’ il vice capo della Polizia, il prefetto Francesco Cirillo, a denunciare (fonte ADN-Kronos) che le camere di sicurezza, oggi disponibili in Italia, sono in tutto 1057 e dovrebbero ospitare, per circa 48 ore dal fermo, le oltre 25.000 persone arrestate annualmente per reati non gravi e in attesa di processo per direttissima.
“Non hanno il bagno, non consentono l’ora d’aria né la separazione tra uomini e donne e dunque non garantiscono ‘condizioni indispensabili per rispettare la dignità delle persone’.”

Quanto ai braccialetti elettronici per il controllo a distanza dei detenuti, quelli disponibili sono solo 2.000 e non sono numericamente sufficienti, neanche adesso, per i detenuti agli arresti domiciliari. “Sono inoltre strumenti tecnicamente non idonei, perché non dotati di sistema Gps e dunque non consentono la localizzazione. Quanto ai costi, calcolati in circa 500 euro ciascuno, avremmo speso di più se fossimo andati da Burgari”, commenta con una battuta il vice capo della polizia. (fonte ADN-Kronos)

Morale della favola?

Il decreto “svuota carceri” appare sempre di più come un frettoloso e scandaloso indulto, questo blog lo prefigurava in tempi non sospetti, ma, soprattutto, il governo Monti non sembra riuscire a far meglio di Tremonti, se parliamo di affidabilità dei conti …

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Sport disonorato, un calcio da cambiare

20 Dic

Dopo la tentata fuga, in mutande, di Cristiano Doni, ex nazionale e bandiera del calcio bergamasco, arrivano gli interrogatori di Alessandro Zamperini e Filippo Carobbio, due dei 17 arrestati nell’inchiesta della procura di Cremona, riguardanti le partite  di Coppa Italia Gubbio-Cesena e Siena-Piacenza del 2011 ed Ancona-Grosseto, Grosseto-Mantova, Grosseto-Reggina e Grosseto-Empoli.

Accuse che arrivano fino alla composizione della Serie A attuale, visto che l’ordinanza dei magistrati recita: «In particolare Doni Cristiano, agendo anche per conto di imprecisati dirigenti dell’Atalanta, che aspirava alla promozione in A, interferiva o cercava di interferire, con interventi anche corruttivi, anche al fine di procurarsi illegittimamente i proventi delle scommesse, sui risultati di molteplici partite della sua squadra».

Per non parlare di “due partite del Bologna e due del Genoa”, come scrive Repubblica.

Non solo calciatori ed addetti ai lavori disposti a vendersi per pochi spiccioli, se si pensa a quanto guadagnano, ma anche criminali internazionali, come il cinese Eng Tan Seet ed i suoi due collaboratori che portavano in Italia il denaro destinato all’affare, consegnandolo al gruppo degli “zingari”, che provvedevano, poi, a contattare i calciatori. Per una partita truccata, le vincite potevano arrivare anche al milione e mezzo.

Ed anche storie incredibili, paradossali, da bar dello sport.

Come quella di Marco Pirani, dentista, che forniva le ricette per il tranquillante che l’ex portiere della Cremonese doveva somministrare, a loro insaputa, ad altri calciatori e che, riguardo Padova-Atalanta, garantisce la combine: «…è un discorso tra società».

Oppure Massimo Erodiani, tabaccaio, che, parlando di Siena-Sassuolo, afferma: : «E’ al mille per mille e poi ti dico di più… questo forse ne sarà una di quelle ma il Siena ha pagato già… io so che il Siena pure ha dato già i soldi… a…a… ad altri del Sassuolo… quindi giocheranno tutti a perderla …».

Ed anche qualche vero sportivo, che non c’è stato, come Simone Farina, 29 anni detto “la Bestia”, terzino del Gubbio da cinque stagioni, che, il 29 settembre scorso, dopo l’ennesima avance di Alessandro Zamperini, denuncia tutto, prima, alla giustizia sportiva e, poi, al procuratore capo di Cremona, Roberto Di Martino.

Un caso isolato, per ora, e non a caso il magistrato inquirente lancia un appello: «Spero che altri giocatori seguano il suo esempio e ci aiutino a capire come funziona il sistema delle scommesse e della corruzione nel mondo del calcio».

Un mondo, quello del calcio, che va scandagliato e cambiato, visto che «questa è un’altra pagina che non onora di certo lo sport italiano», come lamenta il presidente del Coni Petrucci, denunciando che : «Siamo tutti turbati, ma anche le leghe devono esserlo. La Lega di A ha fatto un incontro, ieri sera, e nessuna parola è stata detta su quello che accaduto, parlano solo di divisioni di soldi».

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Carceri sovraffollate: arriva un nuovo indulto …

16 Dic

Per alleviare il problema del sovraffollamento delle carceri, il governo Monti si accinge a varare un pacchetto di provvedimenti che farà discutere:

  1. detenzione presso le camere di sicurezza di polizia e carabinieri per gli arrestati in flagranza di reato ed in attesa di processo per direttissima
  2. depenalizzazione per i reati minori
  3. estensione da 12 a 18 mesi del residuo di pena che si potrà scontare agli arresti domiciliari
  4. estensione della reclusione domiciliare, ovvero la possibilità di scontare la pena definitiva presso il proprio domicilio.

La detenzione, in attesa del processo e per 72 ore, presso caserme, commissariati e questure non apporterà grandi benefici al sovraffollamento carcerario, ma permetterà di azzerare i costi di trasferimento per 21.000 persone l’anno.
Una misura che avrebbe dovuto esistere già da tempo e che, soprattutto, andrebbe attuata per motivi di “civiltà” e non per mera necessità finanziaria.

Se parliamo di reati “minori”, va subito precisato che il codice non ne fa distinzione e che sono, nella sostanza, quelli che generano minore allarme sociale. Ed anche in questo caso, ricordando che la proposta era stata avanzata dal PdL, prendiamo atto che si tratta di una misura che avrebbe dovuto esistere già da tempo e che, soprattutto, andava attuata per motivi di “civiltà” e non per mera necessità finanziaria.

Bene depenalizzare gli spinelli e l’immigrazione clandestina, male se si trattasse di frodi fiscali o di sfruttamento della prostituzione.

Quanto alle altre due misure, dobbiamo ricordare che consistono in un’ampia estensione della detenzione domiciliare senza braccialetto elettronico, con un obbligo di firma spesso neanche quotidiano e con affidamento ai servizi sociali.

In un paese che “vanta” due milioni di disoccupati, “garantire” un lavoro (socialmente utile) a chi delinque appare come un vero paradosso.

Senza contare che, in breve tempo, una buona parte dei detenuti rilasciati si ritroverebbe nuovamente nei guai con la legge, come le statistiche sugli indulti dimostrano.

A proposito di indulti, se non fosse che si tratta di arresti domiciliari in vece di scarcerazione tout court, le proposte del governo ad un indulto somigliano, anzi lo estendono agli anni a venire.

Carceri sovraffollate? Costruiamone di nuove.

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Amanda Knox libera!

30 Set

Se la vicenda di Amanda Knox non si svolgesse in un’aula di tribunale, potremmo pensare di vivere in un incubo. Purtroppo, è la realtà.

Innanzitutto, il movente, per il quale l’accusa propone il gioco erotico, il litigio dettato dall’odio tra le ragazze, la solita questione di soldi. Praticamente tutto l’ipotizzabile, manca solo la lite tra automobilisti.
Le prove? Praticamente nessuna, visto Amanda abitava in quella casa ed è del tutto ovvio che vi sia una goccia (goccia non litri) del suo sangue su un rubinetto come che il suo DNA sia praticamente ovunque.
Le orme sul pavimento sporco di sangue? Non sappiamo neanche se sono le sue.

Perchè non seguire la pista più plausibile e cioè che, mentre Amanda era semisvenuta a causa dell’alcool, Guedè commetteva il delitto, eventualmente in compagnia del Sollecito?
I processi italiani si basano su prove inconfutabili o sul giusto convincimento del giudice?

If  the story of Amanda Knox would not act in a courtroom, we could mind to live in a nightmare. Unfortunately, it is reality.

At first, the motive of crime. The prosecutor proposes the erotic game, the hate between the girls, the usual question of business. Virtually all that is conceivable, missing only the dispute between drivers.
The evidence? Virtually none, because Amanda lived in that house and it is quite obvious that there is some blood of her (drop, not gallons) on a tap as his DNA is everywhere.

Why the prosecutor does not follow the more plausible track: while Amanda was semiconscious because of alcohol, Guede committed the crime, eventually accompanied by Mr. Sollecito?
Are Italian sentences based on irrefutable evidence or on the conviction of the judge?

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