Il 29 aprile scorso, un decreto a firma del ministro Alfano differiva ulteriormente io termine di deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali, prorogandolo fino al 31 luglio.
Di norma la delibera va posta entro il 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso il 2013), ma era stata già prorogata due volte, prima al 28 febbraio e poi al 30 aprile.
Nel 2012, le proroghe per la delibera del bilancio di previsione del 2013 erano arrivate fino al 30 novembre, ovvero fino al giorno in cui Bankitalia conclude le assegnazioni di fondi e avvia la revisione di fine anno. Niente paura, nel 2011 s’era arrivati praticamente a Natale del 2012 …
Scrive Lio Sambucci su Contabilitàpubblica.it: “da sempre, e in modo sistematico da una ventina d’anni, è invalsa la prassi di spostare in avanti il momento approvativo dei documenti di programmazione finanziaria degli enti locali: in origine, il differimento era di un paio di mesi (a febbraio, qualche volta a marzo); poi, negli ultimi dieci anni, la proroga si è spinta anche fino a giugno; ed ora addirittura a fine novembre, e, cioè, praticamente a fine esercizio.
Con ciò determinandosi una situazione surreale: con un bilancio che contiene previsioni finanziarie, che definisce la programmazione per l’anno successivo, che costituisce il documento sulla base del quale solo può avvenire la gestione nel periodo considerato, e che viene approvato praticamente alla fine dell’esercizio cui si riferisce.”
In effetti, l’idea di programmare PRIMA di iniziare un anno di lavoro, non è una norma di buon senso insita nell’indole dei nostri amministratori. Infatti, il nostro Stato – dopo un tentativo di obbligare (legge n. 142/1990) gli enti locali ad approvare il bilancio di previsione entro un termine ragionevole, il 31 ottobre dell’anno precedente, dovette abdicare portando il termine (Legge 3 agosto 1999, n. 265) al 31 dicembre dell’anno precedente, prorogabile ulteriomente, tramite la gestione commissariata, fino al 31 marzo dell’anno in questione.
Ovviamente, se il pesce puzza, inizia dalla testa ed, a corrispettivo di troppe amministrazioni locali palesemente approssimative e strafalcione, dobbiamo prendere atto che non è affatto normale che lo Stato non abbia messo a bilancio nel 2013 quello che (per esempio) doveva assegnare ai comuni nel 2011 per consentirgli di deliberare il bilancio di previsone 2012 in anticipo e non postumo.
E qui si pone un’altra questione, tanto semplice ed evidente quanto dimenticata e tralasciata: quale lavoro svolgono gli strapagati dirigenti (ministeriali e locali) se tutta una serie di conti e previsioni di spesa, derivanti da leggi o unità previsionali europee e indispensabili al funzionamento del Paese, non ce le ritroviamo nei conti pubblici quando c’è da deliberare i bilanci dei ‘terminali di spesa’: comuni, scuole, caserme, ospedali.
Nel caso dell’istruzione, ricordiamo che per anni non sono state poste in bilancio le somme, ampiamente prevedibili dal pregresso, per le supplenze nelle scuole, come anche che il bilancio di previsione – normato al 31 ottobre, è stato de facto prorogato fino alla primavara, cioè a scuola finita, a partire dal 2007 con il ministro Fioroni.
Per le forze dell’ordine, c’è l’emblematico caso delle divise e della benzina insufficienti anno per anno; andando alla Sanità – tra le tante – sembra sia inutile immaginare un bilancio di previsione per il Servizio Sanitario Nazionale /Regionale, che sembra essere un vaso di Pandora con pozzo di San Patrizio annesso, mentre non spende abbastanza e dove serve, stando alle univoche statistiche di settore.
Un sistema di bilancio, quello dello Stato, che evidentemente è disallineato, nella milgiore delle ipotesi, da quello degli enti locali, pur avendo il legislatore costituzionale individuato (art. 119 Cost. ) TUTTE le diverse tipologie di entrate di cui le regioni e gli enti locali possono disporre /riportare nei loro bilanci, eliminando ogni possibilità di fraintendimento nella programmazione economico-finanziaria dello Stato, che esercita la leva fiscale e assegna finanziamenti.
Anche per scuole, caserme ed ospedali – a voler cercare una riprova – è lo stesso: da un lato le unità previsionali UE e le voci di bilancio dei punti di erogazione del servizio, dall’altro i parametri tabellari che costituiscono la struttura di bilancio dello Stato e che, come metodo, risalgono al lontano 1886, al Trasformismo e ai primi scandali di lobbing mafiosa nella politica e nella finanza.
Acclarato che queste proroghe sono l’espressione di un sistema ‘fuori di testa’ – oltre che concausa di inerzie, defaillances, sprechi, ruberie eccetera – c’è da chiedersi se siano ammissibili dalla nostra Costituzione e se lo siano non in ‘casi eccezionali’, bensì come dato sistemico.
Lio Sambucci – ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e diritto (Sezione di Diritto dell’economia) della Sapienza di Roma – pone l’accento su un principio costituzionale prevalente quale la «buona opportunità dei pubblici uffici» rispetto alla «armonizzazione dei bilanci pubblici» e al «coordinamento della finanza pubblica», che riguardano un aspetto specifico e, in teoria, occasionale ed emergenziale
Inoltre, se “si ritenesse quello della coincidenza di anno finanziario e anno solare a tutti i livelli istituzionali un principio assolutamente insostituibile dell’ordinamento contabile pubblico, deve essere segnalato come il costante, sistematico differimento del termine approvativo del bilancio di previsione degli enti locali, oltre a presentare, come si dirà, dubbi di costituzionalità, sia in netto contrasto proprio con il suddetto principio. In proposito, è sufficiente evidenziare che, in disparte di ogni altra considerazione, per effetto della ripetuta proroga, negli enti locali la coincidenza tra anno finanziario e anno solare e lo stesso carattere annuale del bilancio di previsione sono divenuti solo una finzione contabile: le amministrazioni locali, infatti, sanno bene di poter contare sul differimento del termine approvativo e predispongono le proprie attività (funzionali alla programmazione economico-finanziaria) e i propri adempimenti tecnico-contabili in funzione dell’approvazione del bilancio entro i primi mesi dell’anno finanziario considerato”.
“Negli ultimi dieci anni, moltissimi enti locali hanno gestito in esercizio provvisorio praticamente fino a metà anno finanziario (e , in molti casi, anche oltre), con totale svuotamento delle prerogative funzionali (a carattere programmatorio e gestionale) del bilancio di previsione, ridotto a mero adempimento formale”.
Non solo enti locali e servizi essenziali come polizia municipale e sanità, ma anche tante amministrazioni e istituzioni statali, in primis scuole e università, più pressochè tutte le ex aziende municipalizzate …
Dunque, i primi dubbi di costituzionalità riguardano il contrasto tra la possibilità di differimento dell’approvazione del bilancio da parte di pubblicche amministrazioni ed uffici con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione che trova definizione all’art. 97 della Costituzione.
Ammessa la possibilità di differire, resta comunque un altro profilo di dubbia costituzionalità – come afferma molto condivisibilmente il prof. Sambucci – che “può essere rilevato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 81, comma quinto, Cost. (come sostituito dall’art. 1 legge cost. 20 aprile 2012, n. 1: in precedenza, il principio era stabilito al secondo comma del citato art. 81), ove è stabilito, tra l’altro, che l’esercizio provvisorio del bilancio non può avere una durata superiore, complessivamente, a quattro mesi”.
Inoltre, “il costante, ripetuto, differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali appare, inoltre, difficilmente compatibile, da un lato, con le disposizioni di cui all’art. 81, comma quarto, Cost., ove si stabilisce, tra l’altro, il principio di annualità del bilancio: si stabilisce, cioè, in Costituzione, quale principio generale della contabilità pubblica – peraltro, ribadito dalle disposizioni ordinamentali con riguardo a tutti i livelli istituzionali, e, come visto, dai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici – che il bilancio di previsione deve essere approvato ogni anno e (quindi) deve avere una durata annuale“.
Ma non solo, dato che è evidente a chiunque che “il sistematico differimento del termine approvativo del bilancio degli enti locali risulta difficilmente compatibile con il principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, il quale, come detto, ha trovato riconoscimento costituzionale” e regolativo nel d.lgs. n. 118/2011, che – infatti – stabilisce esattamente il contrario di quanto facciamo da quell’anno, ovvero che le amministrazioni pubbliche devono approvare il rispettivo bilancio di previsione entro il 31 dicembre, e lo richiede proprio quale principio generale di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Intanto – mentre le proroghe sembrano essere del tutto incostituzionali e mentre dovremmo chiederci come facciano i conti al MEF e a quanto ammonterebbe ‘per davvero’ la spesa pubblica ‘a regime, se la situazione è questa da anni e anni – il Comune di Roma ha deliberato il Bilancio previsione annuale 2013 durante le Assemblea Capitolina n. 88 del 2/3/4/5/6 dicembre 2013, con 29 voti favorevoli, 16 contrari e un’astensione, citando nel testo proprio l ’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone che il Bilancio deve essere deliberato osservando i principi dell’unità e annualità …
Bilancio 2013 ‘postumo’, ma anche Bilancio pluriennale e Piano degli investimenti 2013-2015, dove, ad esempio si prevede che la spesa per ‘studi e incarichi di consulenza’ sia di 261.698 euro nel 2014, come si prevedono 9.900 euro per spese di rappresentanza e 1.000 di pubblicità. Per il patrocinio di mostre, cinquantamila euro in tutto.
Un po’ poche per Roma Capitale che vuole cultura e turismo … specialmente se per l’acquisto, manutenzione e noleggio autovetture la spesa resta sostanzialmente invariata, oltre 1,1 milioni di euro. Per non parlare dei quasi 4 milioni annui, riconfermati per il 2014 e 2015, per editoria e rilegature, mentre siamo dell’era di internet ed esistono leggi apposite sulla digitalizzazione di atti e albi pubblici.
Speriamo che almeno per Natale venturo, Santa Klaus ci faccia trovare sotto l’albero non solo dei consutivi 2014 che dimostrino la ‘buona opportunità’ delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto i bilanci di previsione per il 2015, che ci diano contezza e speranza per il futuro.
In alternativa, sarà inutile chiedersi perchè l’Italia non riparte … se le previsioni si fanno puntualmente a consuntivo.
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