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Diffamazione a mezzo stampa, una legge bavaglio?

29 Ott

Nel decreto sulla diffamazione a mezzo stampa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato, c’è un articolo prevede che “soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore e nella reputazione” possa chiedere “ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali” ed “in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati” può chiedere “al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne la diffusione“. In tal caso, i  responsabili dei siti internet rischiano anche una multa da 5 mila ai 100 mila euro.

Una norma molto ambigua, dato che ‘leso nell’onore e nella reputazione‘ è una categoria molto aleatoria, se non del tutto soggettiva, e visto che si parla anche di eliminazione di ‘dati personali’.

Dati che non è vietato pubblicare perchè pubblici o liberamente accessibili, evidentemente,  e che non possono essere pubblicati perchè ledono una reputazione che, altrettanto evidentemente, si basa sull’ignoranza (o la disattenzione) altrui di fatti deprecabili, oggettivi e pubblici.

Un po’ come obbligare tutti i condomini a tacere tassativamente, pena obbligo di rettifica, che il signor Tizio è ‘cornuto’, anche se la cosa è vera e decisamente pubblica, anzi ha già ‘coinvolto’ un paio di ex-felici nuclei familiari ed il via vai nel condominio inizia a dar fastidio. Nessuna diffamazione, semplice lesione dell’onore e della reputazione …

Lunedì 29 ottobre, il Senato italiano terminerà la discussione del disegno di legge in materia di diffamazione (DDL n. 3491) che, se approvato, potrebbe imporre a ogni sito web la rettifica o la cancellazione dei propri contenuti dietro semplice richiesta di chi li ritenesse lesivi della propria immagine o anche della propria privacy.

Questo blog riconosce il diritto alla tutela della reputazione di ognuno, l’approvazione di questa norma, tuttavia, obbligherebbe ad alterare i contenuti indipendentemente dalla loro veridicità.

L’elemento critico sta tutto nel concetto di “onore o reputazione lesi”, cosa diversa dalla diffamazione e che appare essere molto lontano dalla ‘common law’ che altrove dirime con semplicità torti e questioni.

Un arcaismo tutto latino, dato che, come riporta di Televideo RAI,  la ‘moderna’ e tecnolgica Francia, con una legge del 1881, mantiene l’idea della “diffamazione come l’affermazione o l’attribuzione di un fatto che lede l’onore o la considerazione della persona cui il fatto e’ attribuito“. Ed anche in Spagna, la diffamazione a mezzo stampa e’ inserita tra i “reati contro l’onore” e dove persino “l’art. 20 della Costituzione sulla liberta’ di espressione prevede dei limiti del rispetto dei diritti all’onore, l’intimita’, l’immagine“.

L’ “ancor piu’ severo sistema tedesco, che sanziona la diffamazione sia a norma dello ‘Strafgesetzbuch’ (codice penale), sia sulla base delle leggi sulla stampa dei Laender“, prevede, viceversa, che “se il fatto non e’ provato essere vero”, il responsabile è punito con la pena detentiva o pecuniari.
L’onore e la reputazione vanno in secondo piano dinanzi alla ‘verità’, in terra tedesca.

Nel sistema giuridico inglese, la disciplina applicabile alla diffamazione (la cosiddetta law of defamation) e’ una fattispecie che costituisce essenzialmente un illecito civile (tort), e produce un’azione di risarcimento” e non ci saremmo attesi altro da un popolo pragmatico come quello britannico.

Quando l’Italia la smetterà di andare a traino della Francia, sarà sempre troppo tardi.

originale postato su demata