La concessione di ampie attenuanti all’omicida di Olga Mateo perchè “in preda a tempesta emotiva” arriva proprio mentre si esclude la punibilità per chi agisce «in stato di grave turbamento derivante da una situazione di pericolo».
In altre parole, se un coniuge “in preda a tempesta emotiva” minaccia l’altro creando una “una situazione di pericolo”, questi potrebbe ucciderlo impunemente, se “in stato di grave turbamento”?
Ma tutto questo che fondamento scientifico ha?
La definizione generalmente accettata è che “il raptus è un impulso improvviso di forte intensità che porta un soggetto a episodi di parossismo, in genere violenti.”
Ma è un luogo comune che nell’ambito del diritto penale e della psichiatria forense la sola carenza di controllo degli impulsi può essere considerata condizione di momentanea incapacità di intendere e di volere e, quindi, attenuante nella commissione di reati.
In realtà, nella giurisprudenza italiana la parola “raptus” viene utilizzata raramente, forse solo per quanto riguarda il raptus epilettico, e nella giurisprudenza internazionale, il ‘raptus’ non è stato concesso neanche nel caso del campione paraolimpico Oscar Pistorius, nell’eventualità avesse agito offuscato dal forte carico neurotossico per la malattia rara di cui soffre.
Infatti, il raptus per essere tale (cioè comportare una parziale e/o momentanea incapacità di intendere) deve dare riscontro – a visita psichiatrica – di ben più gravi condizioni e diverse ‘espressioni’ del raptus stesso:
– Reazione a corto circuito, cioè l’assassino è uno psicopatico disforico impulsivo, labile d’umore, asociale etc
– Acting out, cioè parliamo di disturbo borderline di personalità o di disturbo ossessivo compulsivo
– Raptus ansioso : cioè di crisi acute di angoscia in cui coincidono tutti e tre i fattori di turbamento emotivo intenso, emergenze impulsive, dismnesie o amnesie per l’episodio critico.
Trattandosi di condizioni cliniche, in ciascuno di questi casi non è affatto scontata la presenza (totale o parziale) di una incapacità di intendere e/o di volere ( art. 88 e 89 C.P. ) poiché ogni caso va valutato singolarmente.
In altre parole, per poter supporre una eventuale incapacità di cui agli art. 88 e 89 c.p. il gesto violento deve necessariamente essere correlato “ad una psicopatologia strutturata ed idonea ad inficiare tali capacità (quale ad es. schizofrenia, grave disturbo borderline, etc.).”
Sentirsi salire il sangue alla testa o tremare di paura NON inficiano la capacità di intendere e volere nè quella di valutare danni e conseguenze.
Adesso la parola andrà alla Cassazione, sia per le attenuanti concesse all’omicida di Olga Mateo sia per capire cosa significa “stato di grave turbamento” quando c’è un omicidio e … serviranno anni ed anni di sentenze.
Eppure, sta ad i nostri Parlamentari chiedersi cosa significa quello che vanno a legiferare.
Demata
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.