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Tempesta emotiva e grave turbamento: cosa sono?

7 Mar

La concessione di ampie attenuanti all’omicida di Olga Mateo perchè “in preda a tempesta emotiva” arriva proprio mentre si esclude la punibilità per chi agisce «in stato di grave turbamento derivante da una situazione di pericolo».

In altre parole, se un coniuge “in preda a tempesta emotiva”  minaccia l’altro creando una “una situazione di pericolo”, questi potrebbe ucciderlo impunemente, se “in stato di grave turbamento”?

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Ma tutto questo che fondamento scientifico ha?

La definizione generalmente accettata è che “il raptus è un impulso improvviso di forte intensità che porta un soggetto a episodi di parossismo, in genere violenti.”
Ma è un luogo comune che nell’ambito del diritto penale e della psichiatria forense la sola carenza di controllo degli impulsi può essere considerata condizione di momentanea incapacità di intendere e di volere e, quindi, attenuante nella commissione di reati.

In realtà, nella giurisprudenza italiana la parola “raptus” viene utilizzata raramente, forse solo per quanto riguarda il raptus epilettico, e nella giurisprudenza internazionale, il ‘raptus’ non è stato concesso neanche nel caso del campione paraolimpico Oscar Pistorius, nell’eventualità avesse agito offuscato dal forte carico neurotossico per la malattia rara di cui soffre.

Infatti, il raptus per essere tale (cioè comportare una parziale e/o momentanea incapacità di intendere) deve dare riscontro – a visita psichiatrica – di ben più gravi condizioni e diverse ‘espressioni’ del raptus stesso:
Reazione a corto circuito, cioè l’assassino è uno psicopatico disforico impulsivo, labile d’umore, asociale etc
– Acting out, cioè parliamo di disturbo borderline di personalità o di disturbo ossessivo compulsivo
– Raptus ansioso : cioè di crisi acute di angoscia in cui coincidono tutti e tre i fattori di turbamento emotivo intenso, emergenze impulsive, dismnesie o amnesie per l’episodio critico.

Trattandosi di condizioni cliniche, in ciascuno di questi casi non è affatto scontata la presenza (totale o parziale) di una incapacità di intendere e/o di volere ( art. 88 e 89 C.P. ) poiché ogni caso va valutato singolarmente.

In altre parole, per poter supporre una eventuale incapacità di cui agli art. 88 e 89 c.p. il gesto violento deve necessariamente essere correlato “ad una psicopatologia strutturata ed idonea ad inficiare tali capacità (quale ad es. schizofrenia, grave disturbo borderline, etc.).”

Sentirsi salire il sangue alla testa o tremare di paura NON inficiano la capacità di intendere e volere nè quella di valutare danni e conseguenze.
Adesso la parola andrà alla Cassazione, sia per le attenuanti concesse all’omicida di Olga Mateo sia per capire cosa significa “stato di grave turbamento” quando c’è un omicidio e … serviranno anni ed anni di sentenze.

Eppure, sta ad i nostri Parlamentari chiedersi cosa significa quello che vanno a legiferare.

Demata

Furti e rapine in casa: arrivano leggi più severe?

3 Ago

Secondo l’XI Diario della Transizione del Censis, negli ultimi dieci anni i furti in casa a Roma sono più che raddoppiati (+120,6%) e nel 2014 i furti denunciati nella Capitale sono stati ben 15.779.

Parliamo di 43 furti in casa al giorno, quasi uno ogni mezz’ora e … in dieci anni saranno state almeno 100.000 le famiglie romane che hanno visto le proprie case ‘visitate’ dai ladri
Furti avvenuti anche in zone (teoricamente) a massima vigilanza e degenerati anche in sequestri, stupri e aggressioni, come raccontano le cronache romane.

In Italia, nel 2014, i furti nelle abitazioni denunciati sono stati quasi 250.000. Ogni giorno 689 effrazioni, in pratica 29 ogni ora: ogni due minuti un ladro penetra in un’abitazione.

Poi ci sono le rapine in casa e sono diverse migliaia con un incremento del 30% nel solo biennnio 2010-2012.

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Nel 2013 gli arresti per furto in abitazione sono stati 6.628 (62% stranieri) e le denunce a piede libero 15.263 (54% stranieri).
Dunque, se le indagini sono svolte con efficacia ed i ladri vengono identificati, com’è che ci troviamo che i detenuti sono solo 3.530 (42,3% stranieri)?

E’ presto detto: la norma attuale prevede una detenzione da uno a sei anni. Dunque, se sei anni toccano a chi ruba un quadro al museo, molto molto inferiore va ad essere la condanna per chi ruba pochi euro.

Questo significa che tanti dei denunciati a piede libero per furtarelli (ndr. tenuità del reato) finiranno per ricevere una condanna di un annetto, di cui due terzi scontati agli arresti domiciliari ed un altro terzo in libertà condizionata.
Inoltre, per il furto vige la prescrizione e, dunque, basta un ottimo avvocato per rallentare l’iter già farraginoso fino all’agognato quinquennio.
Dunque, accade che spesso si tratta di ladri abituali che – alla meglio – entrano ed escono dal carcere per brevi periodi, per non parlare delle migliaia di stranieri che si volatilizzano evitando la detenzione.

Riguardo i furti, basterebbe – come prevede il disegno di legge predisposto dal ministro degli Interni Alfano – incrementare le pene a due anni di minimo ed otto di massimo per ovviare a questi problemi, ma – soprattutto – servirebbe prevedere sempre e comunque il processo per direttissima ed appesantire l’aggravante di ladro abituale.

Per le rapine in casa, la questione è più complessa, ma allo stesso tempo molto semplice: non siamo al Far West, ma nell’ultimo decennio molte migliaia di bambini si sono trovate sequestrate e minacciate nella propria casa, con i propri genitori impotenti, spesso assistendo a pestaggi e scene drammatiche, per non parlare delle donne e degli anziani.

Rapina in casa Montale ModenaNon siamo più dinanzi alla sproporzione tra vita umana e difesa della proprietà, ma … se il fenomeno cresce e i criminali latitano, qual’è in Italia il limite di una legittima difesa se si è minacciati nella propria abitazione con un’arma letale, coltello o pistola o spranga che sia?

Demata