Il carcere per gli evasori fiscali esiste già da quasi dieci anni.
Il decreto legislativo n. 74 del 2000, con le modifiche del Dl 138/2011, prevede – ad esempio – pene da 1,5 a 6 anni di reclusione per frode fiscale e da 1 a 3 anni per dichiarazione infedele “non fraudolenta”, con sanzioni pecuniarie dal 135 al 270 per cento per la frode fiscale e dal 90 al 180 per cento per la “semplice” dichiarazione infedele.
Perchè – dunque – Zingaretti e Di Maio hanno una tale fretta di modificare i reati in cui si può incorrere già da anni e che di recente hanno ricevuto tutta l’attenzione necessaria da parte della Corte di Cassazione?
Infatti, parliamo di:
- Dichiarazione fraudolenta (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), se l’imposta evasa supera i 30 mila euro, grazie alla falsificazione della dichiarazione dei redditi o Iva, inserendo finti elementi passivi o alterando le scritture contabili;
- Dichiarazione infedele (reclusione da 1 a 3 anni), se l’evasione è superiore a 150 mila euro, perchè il contribuente omette (in modo cosciente e volontario) alcuni redditi percepiti o aumenta le spese;
- Dichiarazione omessa (reclusione da 1 a 3 anni), se per almeno 50 mila euro non viene presentata la dichiarazione dei redditi, dell’Iva e il modello 770 entro 90 giorni dalla scadenza;
- Emissione di fatture false (reclusione da 1 anno a 6 mesi a 6 anni), a prescindere dall’importo se vengono emesse fatture false, cioè relative a operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le tasse e l’Iva ed Occultamento e distruzione di documenti contabili (reclusione da 6 mesi a 5 anni) per i quali è obbligatoria la conservazione a prescindere dall’importo;
- Omesso versamento di ritenute (reclusione da sei mesi a due anni) per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta (entro il termine di scadenza dell’invio del 770) oppure se trattasi di IVA con importo superiore a 250mila euro alla scadenza per il pagamento dell’acconto.
Dal 2011 al 2015, l’omesso versamento di ritenute ha incontrato diverse farragini procedurali, poi le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, per gli illeciti consumati dal 21 ottobre 2015 in poi, per provare il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto è solo necessario produrre le certificazioni rilasciate ai sostituiti non essendo sufficiente la sola dichiarazione 770.
Tre anni dopo, la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza del 25 marzo 2019, n. 12906, aveva sentenziato la non punibilità del reato per «particolare tenuità del fatto», se l’evasione dell’IVA era inferiore al 4%. Dunque, sarebbe solo necessario un intervento del Parlamento per depenalizzare queste casistiche in modo che i procedimenti non vadano ad ingolfare i tribunali.
Di pochi mesi fa la sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 giugno 2019, n. 28158, per la quale risponde di frode anche il commercialista, in quanto “è sufficiente il solo dolo eventuale laddove il professionista abbia accettato il rischio della condotta non limpida”.
Non appena la Corte Suprema ha reso chiara ed equa la procedura per condannare penalmente gli evasori … i Cinque Stelle ed il Partito Democratico hanno tanta fretta di cambiare? Perchè il 31 ottobre 2019 è il termine di scadenza dell’invio del 770 e il 27 dicembre, di solito, è la scadenza per il pagamento dell’acconto Iva?
Non è che – poi – a legge fatta diventano non punibili fino a 100.000 euro coloro che oggi lo sono a prescindere dall’importo o per somme inferiori?
E quali irrigidimenti sono previsti per ‘oltre i 100.000 euro’, se quella tenuità del reato sentenziata dalla Corte di Cassazione a marzo 2019 equivaleva a poco meno di euro 10.000?
Perchè il Governo Conte dichiara che quello dei grandi evasori è “un fenomeno che non può rimanere impunito. Governo e maggioranza compatti hanno dato un segnale chiarissimo e netto”, se pochi giorni fa la Sentenza della Corte di Cassazione 38467/19 del 17 settembre 2019 era addirittura ostativa alla commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria?
Perchè il Daspo per i commercialisti ‘infedeli’ suscita tanta meraviglia – anzi ‘non esiste‘ – anche se la sospensione e l’espulsione dall’Ordine è prevista per statuto / regolamento per tutti i professionisti inclusi i commercialisti?
“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi. La facoltà di ingannare se stesso, questo è il requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri.” (Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa e Grande di Spagna)
Demata
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