Ennesimo crollo a Roma ed è il quinto crollo in soli due anni.
Riepilogando, stanotte è crollata una palazzina di quattro piani a Ponte Milvio a causa delle infiltrazioni d’acqua, secondo i Vigili del Fuoco, cioè una causa che poteva prevenirsi.
A gennaio 2016 era parzialmente crollato un edificio limitrofo al Teatro Olimpico, a causa di un cedimento strutturale derivante da lavori di ristrutturazione, cioè anche – forse – soprattutto a causa della vigilanza sui lavori negli appartamenti del condominio.
Era il marzo del 2015 quando a Monteverde lo smottamento della collina Ugo Bassi travolgeva una palazzina. Da anni il Municipio aveva chiesto interventi per gli smottamenti e il disastro poteva essere evitato.
Un mese prima, a febbraio 2015, un pannello di circa quattro metri quadrati, staccatosi per il vento dal Fungo all’Eur, è crollato da un’altezza di 60 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura dall’alto e sarebbero state diverse le parti pericolanti.
Gennaio 2015: crolla il soffitto in una sala giochi a Trastevere. Presenti 60 persone, sei feriti. Secondo i gestori, era stata da poco ristrutturata e sottoposta a tutti i controlli previsti per garantire la sicurezza dei clienti e dei dipendenti.
E, poi, in soli due anni c’è la lunga sfilza di muretti ed alberi crollati senza – per fortuna – feriti gravi.
Come ci sono i dati del Miur, quelli dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, che raccontano che in Italia solo il 39% delle scuole è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità, della restante parte il 50% è stato costruito prima del 1971, per cui non è obbligatorio il certificato di collaudo statico ed un buon 11% – a quanto pare – funziona senza. Secondo il report di Cittadinanza Attiva di pochi giorni fa, per circa un terzo dei 690 interventi del programma #Scuolesicure gli interventi statali di riparazione sono stati inadeguati.
A questo punto della storia scopriamo che Roma (anzi tutto il Lazio, Amatrice inclusa) non ha i Fascicoli di Fabbricato e non li ha per il semplice motivo che la Regione emanò un decreto illegittimo nel 2005 (D.R. Lazio n. 6/2005) e da allora non l’ha più reiterato.
Bene a sapersi che – secondo il TAR del Lazio come confermato dal Consiglio di Stato – l’illegittimità del D.R. Lazio n. 6/2005 consisteva nel pretendere:
- la fornitura di dati urbanistico-tecnici in gran parte in possesso del medesimo Comune e non nella diretta disponibilità dei proprietari a meno di irragionevoli e irrazionali sforzi
- una “probatio diabolica” o “prova quasi impossibile” d’ogni tipo di modifica verificatasi anche in tempi assai lontani o in fabbricati d’antica costruzione
- la possibilità data ai comuni di poter integrare il contenuto del fascicolo con ulteriori verifiche, aggravando gli oneri in capo ai proprietari senza limiti e senza prevedere un reale contraddittorio con i tecnici chiamati a collaborare con il redattore del fascicolo.
La domanda di oggi – ahimè – è multipla:
- il Comune di Roma è in possesso dei documenti di cui dovrebbe essere in possesso?
- quante modifiche incondonabili (perchè pericolose) verrebbero a galla, se si prevede di imporre ulteriori controlli ai fabbricati?
- perchè dal 2005 ad oggi nè la Giunta regionale Marrazzo, nè Polverini, nè Zingaretti si sono premurate di produrre un decreto legittimo ed applicabile? E perchè Alemanno, Marino e – oggi – Raggi non si premurano di sollecitarlo?
Eppure, i giudici del TAR del Lazio – mica i marziani a Roma di Ennio Flaiano – avevano tenuto a ben consigliare i nostri amministratori, scrivendo nella stessa sentenza: «s’appalesa più razionale, più che un obbligo generalizzato, altre formule connesse fin da subito a provvidenze o ad agevolazioni, atte a sveltire la redazione dei fascicoli per quegli edifici a più alto rischio ed ad incentivare formule collaborative da parte dei tecnici dei Comuni o scelti dagli enti. Infine, la legge non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare». (TAR, Lazio, sez. II, sentenza 13/11/2006 n° 12320 confermata dalla Sentenza n. 1305 del 28.3.2008 del Consiglio di Stato)
Da quelle sentenze son trascorsi una decina d’anni ed è rimasto tutto fermo.
Demata
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