La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum per la Cannabis, come c’era da aspettarsi.
Il quesito – infatti – chiedeva che sia abrogato il DPR 309 del 9 ottobre 1990 all’Articolo 73, comma 1, limitatamente al termine “coltiva”, ma il comma 1 è riferito alle “sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III”, cioè vieta di coltivare oppio, coca, allucinogeni e varie sostanze chimiche tra cui i tetraidrocannabinoli.
Ma la coltivazione della cannabis (indica) è nella tabella II …

La cannabis indica per uso personale, poi, entra in ballo al comma 5: “per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV”.
Non sappiamo quale fosse il motivo per cui si volesse legalizzare la coltivazione di oppio, coca e allucinogeni: confidiamo che si tratti di pressappochismo e non che fosse qualcosa di voluto.
Piuttosto, è abbastanza evidente che a voler legalizzare la cannabis indica per uso personale bastava chiedere di abrogare il comma 5 agli incisi “della reclusione da sei mesi a quattro anni” e “ a lire venti milioni“, lasciando la multa “da lire due milioni” (1.000 euro circa), visto che abrogando del tutto il comma 5 si abroga anche il concetto di lieve entità.
E la cannabis sativa?
Beh, resta il fatto che il DPR fu una norma scritta davvero male, sulla base di credenze e pregiudizi: in botanica la differenza tra cannabis indica e sativa è a livello esteriore. La distinzione fu introdotta dal biologo e botanico americano Richard Evans Schultes, padre della moderna etnobotanica, alla prima metà del secolo scorso: sativa, se la pianta è alta, con rami allungati e foglie strette, indica, se è più bassa, dalla forma conica e con foglie larghe.
Ma come insegna la Scienza odierna (e come sanno bene i narcos messicani che la producono) è impossibile distinguere geneticamente se una pianta di cannabis è Indica o Sativa: l’effetto dipende “oltre che dal tipo di coltura, anche dalle condizioni del suolo, dalla presenza di contaminanti e da molti altri fattori ambientali” (fonte Istituto Superiore Sanità) e dalle condizioni ambientali di raccolto, essiccazione e conservazione.
Dunque, ‘coltivare cannabis’ resta qualcosa di arbitrario secondo la legge italiana, dato che produttore e ispettore sanno se la piantina sia in tabella I o II solo a prodotto testato (o fumato).
Non sarebbe tutto più semplice, se il Parlamento ammettesse che i tetraidrocannabinoli – per effetti e soprattutto per eventuale dipendenza – sono molto molto diversi e lontani da eroina, cocaina, metanfetamina, fentanyl eccetera e che le sanzioni per il consumo di una canna sono veramente sproporzionate rispetto a quelle per abuso di alcolici.
E, sempre riguardo ai compiti del Parlamento, “in Italia ogni giorno in media sono 48 le persone che muoiono a causa dell’alcol, oltre 17.000 ogni anno” (fonte Istituto Superiore Sanità) e basta guardare cosa c’è sugli scaffali dei supermercati per saperlo.
Demata
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