Il reato anti-rave e la Convenzione europea dei Diritti

1 Nov

In primo provvedimento importante del Governo Meloni è consistito nell’accontentare Matteo Salvini ed istituire almeno un nuovo reato a cui appioppare pene pesantissime.

Il punto – però – era che la norma anti-rave sarebbe consistita in una aggravante della “Invasione di terreni o edifici” (art. 633 del codice penale), ma per questi reati contro il patrimonio si interviene solo se c’è la querela della persona offesa.

Così qualcuno ha avuto la brillante idea “di introdurre un reato diverso dai reati contro il patrimonio”, cioè di inserire i rave illegali tra i “Delitti contro l’incolumità pubblica“.

Così è nato l’articolo 434-bis, per perseguire “l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. 

Ma ‘raduni’ più ‘ordine pubblico’ ci portano dritti dritti all’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di riunione e di associazione.
E … la apposita guida 2020 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, precisa che l’articolo 11 “protegge il diritto a una “riunione pacifica” e si applica a tutti i raduni, tranne che a quelli in cui gli organizzatori e i partecipanti … istigano alla violenza o rifiutano in altro modo i fondamenti di una società democratica.” (LINK)

L’aspetto paradossale è chi occupa era perseguibile già prima del 434-bis, i cui effetti sono tra l’altro effimeri … se il reato scatta solo se i partecipanti al rave sono 50 o di più.

Chi ha da temere siamo tutti noi italiani perchè c’è da temere per la stabilità del governo, se il primo atto è una violazione del diritto internazionale e delle libertà individuali … per compiacere quel Matteo Salvini già distintosi per aver affossato il Governo Conte I e II più quello Draghi.

Demata


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