Errore medico: un salto nel buio?

14 Feb

Dal 18 gennaio 2017, è in discussione alla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati una proposta di legge (Atto Camera: 135) per l’istituzione di un “indennizzo in favore dei soggetti che abbiano riportato menomazioni permanenti a causa di errori terapeutici durante il ricovero presso strutture sanitarie pubbliche”. E’ anche previsto parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, V Bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

errore-medico-legge-proposta

La proposta di legge è d’iniziativa del deputato RUSSO Paolo; Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in oculistica, Oculista; Eletto nella circoscrizione Campania 1; Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA’.

Si auspica che il Parlamento, le associazioni dei cittadini e/o dei malati, i media vorranno meglio approfondire la questione, onde dare tranquillità ai bravi medici e – soprattutto – adeguate tutele ai pazienti, in sede di ricorso giudiziario per responsabilità contrattuale.

(N.B. in corsivo il testo della proposta di legge)

PROPOSTA DI LEGGE: : “Modifica all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Indennizzo in favore dei soggetti che abbiano riportato menomazioni permanenti a causa di errori terapeutici durante il ricovero presso strutture sanitarie pubbliche”
All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 4 e` aggiunto il seguente: « 4-bis. I benefı`ci di cui alla presente legge spettano anche a chi, in seguito al ricovero in una struttura sanitaria pubblica, sia vittima di errori terapeutici o derivanti da cause imputabili all’organizzazione sanitaria della struttura stessa, indipendentemente da colpa, e abbia riportato i danni permanenti di cui al comma 1».

Cosa è scritto al comma 1 All’articolo 1 legge 25-02-1992, n. 210? Quali sono “i benefıci”?

1. Il comma 1 art. 1 L. 210-1992 prevede che chi abbia subito una “menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”
2. Il comma 1 art. 2 L. 210-1992 prevede che l’indennizzo “consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111″
3. La tabella B L. 177-1976 prevede – in base alla qualifica professionale del ricorrente e NON in relazione al danno / disfunzionalità riportati – delle “Pensioni privilegiate ordinarie”, che vanno da un minimo di 220.500 lire (113.88 €) ad un massimo di 829.500 lire (428.40 €).

Dunque, la proposta di legge in corso di discussione alla XII Commissione Affari Sociali:

  1. per “dare dignita` di norma di diritto positivo al principio del diritto all’indennizzo” propone che “la responsabilità contrattuale o extracontrattuale” venga assolta non dalla struttura sanitaria pubblica (ndr. e quelle in convenzione?) dove si è verificata la malpractice, nonostante la stessa proposta ammetta che le “più recenti sentenze della Corte di Cassazione sembrano aver configurato – anche per il medico dipendente di una struttura sanitaria, … una responsabilità contrattuale tout court alla stregua di quella che grava sull’ente ospedaliero” ;
  2. l’indennizzo sarebbe dovuto “da parte dello Stato”, per altro forfettariamente, in quanto si ritiene “opportuno che il rischio e il relativo onere dell’indennizzo siano posti in capo alla collettività”, come fossero servizi preposti in capo al Servizio Sanitario Nazionale;
  3. pur annunciando di conferire un equo “indennizzo in favore dei soggetti che abbiano riportato menomazioni permanenti a causa di errori terapeutici durante il ricovero presso strutture sanitarie pubbliche”, la proposta sembra poi ridurre il tutto ad un contributo forfettario di qualche centinaio di euro, anziché estendere la Legge, 29/10/2005 – n° 229, che garantisce un equo indennizzo, che comprenda tutte le voci del danno subito (esistenziale, patrimoniale, morale e biologico), oltre a quanto previsto dalla legge n. 210/1992.

Tutto chiaro … no?

Demata

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: