- 55. (ndr approvato con 118 voti a favore e 62 contrari) Alcune famiglie vivono l’esperienza di avere al loro interno persone con orientamento omosessuale. Al riguardo ci si è interrogatisu quale attenzione pastorale sia opportuna di fronte a questa situazione riferendosi a quanto insegna la Chiesa: «Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia». Nondimeno, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto e delicatezza. «A loro riguardosi eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 4).
- 56. (ndr approvato con 159 voti a favore e 21 contrari) È del tutto inaccettabile che i Pastori della Chiesa subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso”.
- non esiste alcuna normativa che istituisce e regola il matrimonio tra persone dello stesso sesso (o unioni civili variamente definite): “il diritto fondamentale di contrarre matrimonio non è riconosciuto dalla nostra Costituzione a due persone dello stesso sesso” (C. Cass. 4184/2012)
- non è di nessun aiuto la giurisprudenza internazionale: “Si lascia decidere alla legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il matrimonio omosessuale” (Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopf contro Austria)
- non è possibile sopperire al vuoto normativo per sentenza emessa da giudici, la cui attività interpretativa non può spingersi fino a “incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati quando fu emanata” (C. Cost., 138/10; C. Cass. 4184/2012)
- l’unica Corte che finora non si è astenuta è il Tribunale di Grosseto ed in un unico caso (Ordinanza del 3 aprile 2014).
- La Circolare dd. 7.10.2014, relativa alla “Trascrizione nei registi dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero”, riafferma l’art. 9 del Decreto del presidente della Repubblica 396/2000 che assegna al Prefetto la funzione di vigilanza sugli uffici dello stato civile, al fine di “garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia”.
E forse non tutti sanno che le norme vigenti, cioè il Codice Civile, prevedono quanto dettato da:
- l’art. 107 che si riferisce espressamente al “marito” e alla “moglie”;
- l’art. 115 cc secondo cui il cittadino è soggetto alle disposizioni del Codice civile anche quando contrae matrimonio all’estero;
- gli artt. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e 9 della Carta di Nizza che fanno salva la discrezionalità degli Stati membri ad adottare norme in materia;
- le sentenze della Corte costituzionale di cui sopra (C. Cost., 15 aprile 2010 n. 138) e della Corte di cassazione (C. Cass., sez. I, 15.3.2012, n. 4184).
Dunque, il sindaco della Città Eterna, di Roma Capitale, ha quasi sicuramente commesso un gran peccato mortale (vedi Relatio Synodi punto 56) e di certo nel giorno davvero sbagliato, fosse solo per il rispetto istituzionale verso la Santa Sede riunita democraticamente in consesso e per ingerenza internazionale visto che il Sinodo era prossimo a deliberare.
Originally posted on Demata
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