In Italia è consentito l’aborto terapeutico, non l’aborto eugenetico e non l’aborto libero.
La Legge 194 prevede che : “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Secondo quanto scritto dai giornali, un feto, per il quale è intervenuta la Magistratura di Napoli, sarebbe (N.B. probabilmente) diventato dopo la nascita un individuo affetto dalla Sindrome di Klinefelter.
La domanda “legale” è questa: esistevano dei processi patologici relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna?
No.
Il sito dell’ Unione Italiana Sindrome di Klinefelter riporta:
“Il paziente Klinefelter è un maschio che presenta testicoli piccoli e di consistenza aumentata, ginecomastia (mammella maschile più grande del normale), ipogonadismo (funzionalità testicolare ridotta) ed elevate concentrazioni di ormone follicolo stimolante (FSH). Alta statura e ridotta peluria sono altre caratteristiche frequenti. L’incidenza della Sindrome alla nascita è di circa 1 su 500 maschi.”
Nei casi più acuti parliamo del cosiddetto “ermafodita”, non di un “mostro”, dunque già mi sembra strano che la Comunità lgbt resti indifferente.
Il nascituro sarebbe stato probabilmente (80%) un maschio poco virile di salute cagionevole, tutto qui.
Aborto terapeutico o piuttosto eugenetico?
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